Art 612bis C.P.: Le novità sul risarcimento del danno da stalking

Cosa prevede l'art. 612 bis c.p.

Il codice penale italiano prevede un'apposita tutela per chi è soggetto a condotte di molestia da parte di un terzo, quando sono legate ad una grande turbativa delle libertà mentale e morale della persona. Inoltre, l'art 612 bis c.p. prevede il risarcimento danni (come spiega Studio Legale Adamo) in carico del soggetto molestatore, che deve essere valutata secondo parametri coincidenti con il livello di turbativa apportata e il danno effettivamente subito dal soggetto.

In linea generale, il reato di stalking ha oggettivamente bisogno dell'abitualità del comportamento – fondamentale per poter ritrovare la fattispecie è infatti la reiterazione delle condotte – che devono essere portate avanti almeno più di una volta, con forme di minaccia e violenza anche non fisica, purché legate da un contesto unitario. Ad innovare la materia con materiale giurisprudenziale è arrivata, di recente, una sentenza del tribunale di Ferrara, il quale ha trattato in maniera approfondita il risarcimento danni stalking, approfondendo anche l'aspetto relativo ai danni morali che, in questi reati che coinvolgono la sfera psichica, sono solitamente predominanti. Inoltre, la sentenza dimostra anche una sostanziale uniformità nell'interpretazione giurisprudenziale in materia, aiutando molto a capire coloro che si trovano in una situazione di stalking se è conveniente agire in giudizio.

La sentenza del Tribunale di Ferrara 14 agosto 2020

La vicenda su cui il Tribunale è stato investito di rispondere, prende piede dalla citazione degli attori, i quali denunciavano di aver subito per tanti anni grandi vessazioni sotto forma di stalking da parte di una coppia di vicini. In questo senso, il Tribunale si è trovato davanti al problema di individuare la fattispecie di reato in quanto si trovavano ad esistere ipotesi di molestia, diffamazione, danneggiamento e violazione della privacy: tutte condotte singole che, seppur reiterate, costituivano altra fattispecie.

Con un ragionamento logico molto chiaro, il Tribunale dichiarava invece che tutte queste condotte erano assorbite all'interno dell'art 612 bis c.p. in quanto era palese la condotta univoca, finalizzata alla creazione di un danno di naturale morale e psicologica agli attori citanti. Per questo motivo, appariva palese l'integrazione completa del reato, con tutti gli annessi relativi al risarcimento danni stalking.

Il risarcimento dei danni da stalking

Accertata l'esistenza del reato, il Tribunale si è interrogato in merito al risarcimento da stalking. Partendo dall'analisi dei fatti, i giudici confermavano che le azioni dei convenuti, nella loro unitarietà e reiterazione, avevano generato negli attori una frattura tale – di natura psicologica – da tenerli sempre in stato di costante e terribile paura, lasciandoli sempre all'erta e mai tranquilli in ogni approccio con i vicini, causando un lungo e incessante periodo di ansia e timore. Per individuare queste sensazioni, la Corte si è rifatta alla giurisprudenza di Cassazione in materia, chiarendo come per accertare un danno simile non sia necessaria una documentata e accertata documentazione clinica.

Gli atti persecutori che insistono sulla psiche umana, infatti, non devono portare necessariamente allo sviluppo di una condizione patologica, ma basta che questi siano tali da causare un effetto destabilizzante, causante sentimenti di prostrazione e di esasperazione, che possono essere anche transitori e che in ogni caso destabilizzino l'abitualità della vittima. Da questo, il Tribunale ha attestato l'esistenza della condotta e sentenziava che si rendeva necessario ai sensi dell'art 612 c.p il risarcimento dei danni stalking. Con l'accogliemento della domanda, considerando anche la pluralità dei convenuti, il risarcimento per i danni morali è stato stimato in 25 mila euro, escluse le spese legali.